I danneggiati da vaccino sono normalmente considerati inesistenti o perlomeno inconsistenti (stiamo parlando dei vaccini โtradizionaliโ non di quelli sperimentali, per cui la situazione รจ ancora piรน nebulosa e iniqua). Tuttavia, quando si entra in questo campo e si iniziano a raccogliere dati, testimonianze, pareri legali, resoconti di associazioni che combattono da anni per il giusto indennizzo statale a chi รจ stato danneggiato, si apre un mondo nuovo davanti agli occhi che racconta una situazione che รจ tuttโaltro che marginale.
La legge n. 210 del 25 febbraio 1992, dal titolo โIndennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivatiโ, riconosce, perlomeno teoricamente, un indennizzo a chi ha avuto un danno da vaccinazione.
Nella realtร , le pratiche burocratiche, mediche e legali per riuscire ad averlo sono stremanti e complicate. Il sistema istituzionale sanitario manifesta in questo ambito fortissime resistenze fin dallโiniziale dovere di segnalazione di reazione avversa (secondo le norme della vaccinovigilanza), che quasi mai viene effettuata. Eppure tale segnalazione puรฒ dare poi modo a chi di dovere di accertare lโeffettivo nesso di causa-effetto e ai danneggiati riconosciuti come tali di essere indennizzati.
Quando sono coinvolti i bambini
Davanti a una reazione seria, grave o gravissima, specie nei bambini, i genitori solitamente sono molto impegnati a far fronte allโemergenza e a consultare i medici del caso. Normalmente รจ molto difficile trovare qualche operatore sanitario, medici inclusi, che sollevi il dubbio della correlazione della patologia, improvvisa o successiva, con la vaccinazione. Il medico di famiglia, lโASL o il centro vaccinale sono abbastanza scoraggianti in tal senso, anche per chi avrebbe invece tutti i diritti di esigere lโapplicazione della legge. Va tuttavia ricordato che chiunque oggi puรฒ effettuare la segnalazione direttamente compilando la scheda disponibile sul sito Internet dellโAgenzia Italiana del Farmaco (https://www.aifa.gov.it/).
La valutazione in merito al nesso causale tra la malattia insorta o il decesso del paziente e la vaccinazione spetta alla Commissione medica ospedaliera competente per territorio. Lโeventuale indennizzo, in caso di riconoscimento. sarร rapportato alla gravitร del danno subito.
In una risposta della ex ministra della salute Beatrice Lorenzin a una interrogazione parlamentare del 2015 si legge che ยซA seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, a eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione siciliana che rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il ministero della Salute gestisce in via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono complessivamente circa 16.000 indennizziยป (Fonte: bit.ly/3yqvDbc , consultazione del 15 dicembre 2021.
Quellโulteriore indennizzo e lโiter blindato
Va anche ricordata e sottolineata lโesistenza della legge n. 229 del 29 ottobre 2005, che allโarticolo 1 recita che ยซAi soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, รจ riconosciuto, in relazione alla categoria giร loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso รจ corrisposto per la metร al soggetto danneggiato e per l’altra metร ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato รจ minore di etร o incapace di intendere e di volere l’indennizzo รจ corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecitoยป.
Sempre la ministra Lorenzin specificรฒ nella stessa risposta allโinterrogazione del 21 luglio 2015 che, nel corso degli anni, si era andato determinando un notevole incremento del contenzioso e che allโepoca vi era un arretrato di richieste di indennizzo insoluto quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire (con una parte consistente di danneggiati da emotrasfusione).
A oggi si puรฒ affermare che chi va incontro alla sfortunata disavventura di dover richiedere un indennizzo per reazione avversa a un vaccino, oltre al dolore per il danno subito su di sรฉ o da un proprio caro, trova anche un iter burocratico blindato e con possibilitร di riuscita di ottenere qualcosa davvero ridotte al lumicino.
Un โeffetto dissuasivo preventivoโ
Tra lโaltro, con lโevidente finalitร di rendere ancora piรน โa ostacoliโ i procedimenti giudiziari e di originare, quindi, un โeffetto dissuasivo preventivoโ, รจ stato stabilito, per effetto della disposizione introdotta sempre dalla โlegge Lorenzinโ (n. 119 del 2017), che lโAIFA sia litisconsorte necessario nei procedimenti che riguardano le domande di indennizzo da vaccinazione e in ogni altra controversia per il riconoscimento del danno da vaccino.
Si tratta di una norma manifestamente iniqua, dato che modifica lโequilibrio processuale tra le parti. Se prima del 2017 la causa giudiziaria vedeva il danneggiato da vaccino da una parte e il ministero della Salute dallโaltra, in una posizione di paritร processuale, con lโentrata in vigore di tale legge, al ministero della Salute รจ stata affiancata lโAIFA, che svolge in sede di giudizio un vero e proprio intervento ad adiuvandum in favore del ministero della Salute, scelta che ha lasciato costernate le associazioni delle famiglie dei danneggiati da vaccino che si occupano degli iter legali per avere il giusto rimborso da parte dello Stato previsto per legge.
Le domande da porsi sono quindi le solite: a chi giova una tale normativa? E a che pro?
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PER APPROFONDIRE
โSe le persone, in buona fede, si affidano allo Stato che spinge ad aderire alle campagne vaccinali a costo dei rischi inevitabilmente connessi, lo Stato deve assumersi la responsabilitร delle conseguenze negative. Sembrerebbe ovvio, ma non รจ affatto cosรฌ.โ (Dott. P. Bellavite).